La riforma del diritto fallimentare – Statuti da modificare e organi di controllo da nominare

Il consiglio dei Ministri ha dato avvio al Decreto relativo alla riforma della crisi d’impresa. Viene approvato il testo della riforma della crisi d’impresa passa e

Che cosa succederà alle tante s.r.l. presenti nel nostro paese?

Ricordiamo che la maggior parte delle società presenti ed attive in Italia sono di piccole dimensioni, e saranno altamente impattate dalla nuova normativa.Ma cosa prevede, tra le altre cose, la nuova norma?

Il dettato del nuovo art. 2477 c.c. prevede che “si renda obbligatorio l’organo monocratico o il revisore al superamento per due esercizi consecutivi di uno dei seguenti tre parametri: 1) totale attivo dello stato patrimoniale 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio 10 unità.

Leggendo la norma è palese capire che moltissime s.r.l. dovranno nominare un organo di controllo (si parla di una platea di circa 140.000 aziende). La variazione della norma comporterà quindi una sostanziale modifica degli statuti delle società che al momento non prevedono la nomina di un organo di controllo oppure richiamano espressamente i limiti previsti dall’art. 2435 bis c.c.

Ma quali saranno le date fondamentali per l’applicazione della nuova norma? Il comma 3 dell’art. 379 regolamenta le disposizioni transitorie.

Le modifiche statutarie delle società dovranno essere effettuate entro 9 mesi dall’entrata in vigore dell’articolo citato, ovvero 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; al momento è ipotizzabile una pubblicazione in Gazzetta nel mese di febbraio 2019, pertanto decorsi 30 giorni, le società avranno tempo 9 mesi per adeguare i propri statuti (quindi il termine ultimo dovrebbe essere dicembre 2019).

Dopodichè si dovrà procedere alla nomina dell’organo di controllo se nei due anni precedenti sono stati superati i limiti previsti dall’art. 2477 c.c. (2 milioni di attivo, 2 milioni di ricavi, 10 dipendenti). Quello che appare evidente è che prima si inizia ad analizzare gli statuti in essere, prima ci si può adeguare alla nuova norma, vi sono infatti molti statuti che riportano la semplice dicitura “l’organo di controllo è obbligatoria al superamento dei parametri previsti dal 2477 c.c.”; in questo caso nessuna modifica statutaria andrà fatta, in quanto già si prevede l’applicazione dell’art. 2477 c.c. (che ora è stato modificato).

Per tutti gli altri casi (statuti che prevedono al loro interno il richiamo all’art. 2435 bis c.c. o altro) si dovrà effettuare la modifica statutaria entro dicembre.

A questo punto parrebbe esserci una differenziazione di trattamento inter pares, in quanto, avendo il legislatore identificato l’approvazione del bilancio quale momento per la nomina dell’organo di controllo, per le società che non devono modificare lo statuto l’obbligo di nomina occorrerebbe già dal 2019 con l’assemblea che approverà il bilancio 2018, mentre per le altre, l’obbligo occorrerà nel 2020, con l’approvazione del bilancio 2019.

Ma forse questo è un punto che il legislatore si preoccuperà di chiarire.