“Nuovo” bilancio = “nuovo” format di relazione di revisione, la sintesi di GDA

Il CNDCEC propone un format aggiornato della Relazione di revisione legale alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015


Bilancio Lo scorso 21 marzo 2017 sul sito del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è stato pubblicato un documento rubricato “La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio 2016”. Tale documento propone un format aggiornato della Relazione di revisione legale alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 nella disciplina del bilancio d’esercizio.

Le principali novità affrontate nel documento sono le seguenti:

  • Paragrafo introduttivo: Il rendiconto finanziario come documento che fa parte integrante del bilancio
Nel paragrafo introduttivo della Relazione viene inserito il riferimento al rendiconto finanziario, tra i documenti che compongono il fascicolo del bilancio d’esercizio.

Anche il paragrafo contenente il giudizio sul bilancio viene aggiornato di conseguenza, per fare spazio non solo alla citazione della rappresentazione veritiera e corretta (in ipotesi di giudizio senza modifica) della situazione patrimoniale e finanziaria della società, e del risultato economico, bensì anche dei “flussi di cassa” identificati e proposti secondo lo schema prescritto per il rendiconto finanziario;
  • Responsabilità del revisore: modificato il riferimento ai Principi di revisione
Nel paragrafo relativo alla “responsabilità del revisore”, si dà atto delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 135/2016, attuativo della Direttiva 2014/56/UE. In particolare, a seguito dell’abrogazione dell’art. 12 del D.Lgs. 39/2010 e della riformulazione dell’art. 11 D.Lgs. 39/2010, nella Relazione di revisione dopo la menzione dei principi di revisione internazionali Isa Italia si aggiunge ora la specifica “elaborati ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 39/2010”;
 
  • Relazione su altre disposizioni di leggi e regolamenti: le modifiche all’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 non sono applicabili
In relazione alla Relazione sulla gestione il nuovo articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 39/2010, chiama il revisore ad esprimere non solo un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, bensì anche un giudizio sulla conformità della stessa con le norme di legge.
Secondo il CNDCEC questo nuovo “giudizio di conformità” non è applicabile ai bilanci 2016. Ciò in quanto, secondo il CNDCEC, il principio di revisione disponibile nella sua versione attuale (ISA Italia 720B) non è stato ancora aggiornato, e quindi i revisori non hanno a disposizione uno standard di riferimento a cui attenersi per poter esprimere quel “giudizio di conformità” richiamato dalla novellata legislazione;
  • Dati corrispondenti
In merito alle novità intervenute nella classificazione di alcune voci di bilancio per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, si poneva la questione se l’applicazione retrospettiva dei nuovi principi contabili, che determina per alcune voci la necessità di modificare la colonna riferita al bilancio comparato dell’esercizio precedente, richiedesse l’inserimento di un richiamo di informativa nella relazione di revisione. A parere del CNDCEC, fermo restando che è nella discrezionalità professionale del revisore valutare l’inserimento di richiami di informativa nella propria relazione, il caso particolare della comparabilità post Lgs. n. 139/2015 non è causa stringente che necessita tale indicazione.