Programma annuale di formazione continua 2017 ex art. 5 d.lgs. n. 39 del 2010

Il Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali ha definito il programma annuale di formazione continua


Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017 è stato adottato il programma annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali.

Il compito di elaborare una proposta di programma annuale per la formazione continua, autorevole e conforme alle esigenze di aggiornamento professionale dei revisori legali, è attribuito al Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali, costituito, con decorrenza dal 15 dicembre 2016, con determina n. 39/2016 del Ragioniere Generale dello Stato del 7 dicembre 2016, Prot. 88389.

Il programma di aggiornamento professionale viene definito annualmente dal Ministero, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135, e costituisce il necessario presupposto per la definizione dell’attività di formazione continua di tutti i revisori legali iscritti nel registro alla data del 1° gennaio 2017.


Ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.Lgs. n. 135/2016 l’obbligo di formazione continua di cui all’art. 5, del D.Lgs. n. 39/2010 decorre dal 1° gennaio 2017.

A partire dall’anno in corso (1° gennaio al 31 dicembre 2017), i revisori legali iscritti al registro di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2010, sono tenuti a partecipare a programmi di formazione continua secondo le modalità previste dalla legge.
Gli obblighi di formazione continua svolta dai revisori legali iscritti al registro possono essere assolti:

a) attraverso la partecipazione a eventuali programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche attraverso organismi convenzionati;

b) presso società o enti pubblici e privati accreditati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

c) mediante il riconoscimento dell’attività di formazione organizzata dagli albi professionali e fruita dagli iscritti al registro della revisione legale ovvero organizzata all’interno delle società di revisione legale a favore di coloro che sono responsabili o collaborano a incarichi di revisione legale.

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di formazione continua previsti dalla legge, le forme di aggiornamento professionale erogate secondo le modalità indicate sopra devono risultare conformi al programma annuale di formazione elaborato dal Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali di cui alla determina del Ragioniere generale dello Stato 7 dicembre 2016 e allegato alla determina in oggetto.