Responsabilità ex D.lgs. 231/2001: il reato presupposto non è attribuibile ad una politica aziendale, ma ad una negligenza occasionale della persona fisica imputata.

Questo è quanto è stato dichiarato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 43271 del 13 ottobre 2016


A differenza di quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2544 del 21 gennaio 2016, in cui si ribadiva la responsabilità della società e dei suoi soggetti apicali per l’omessa adozione ed efficace attuazione, prima della commissione del fatto, di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (nel caso in oggetto l’evento – morte di un lavoratore – è stato ritenuto “il frutto di una specifica politica aziendale, volta  alla massimizzazione del profitto con un contenimento dei costi in materia di sicurezza, a scapito della tutela della vita e della salute dei lavoratori”), con la sentenza n. 43271 del 13 ottobre 2016, la Corte dichiara che la responsabilità ex D.lgs. 231/2001 va sempre esclusa quando il reato presupposto non è attribuibile ad una politica aziendale, ma ad una negligenza occasionale della persona fisica imputata.

I Giudici hanno infatti rilevato come l’illecito amministrativo da reato si configura esclusivamente quando sia dimostrato che dalla condotta colposa sia derivato un incremento in termini di produttività o un reale vantaggio per l’impresa, consistente in un risparmio economico ottenuto ad esempio, dalla mancata adozione di adeguate misure antiinfortunistiche.

La Corte precisa altresì come la società, per andare esente da responsabilità nel caso di reati di omicidio colposo o lesioni colpose commesse da suoi organi apicali con violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, avrebbe dovuto dimostrare “l’adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi (per i quali soccorre il disposto dell’art. 30 del D.lgs. n. 81/2008) e l’attribuzione ad un organismo autonomo del potere di vigilanza sul funzionamento, l’aggiornamento e l’osservanza dei modelli adottati” come previsto dall’art. 6 del D.lgs. 231/01.

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, correttamente è stata affermata la responsabilità amministrativa dell’azienda con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria.