Riforma revisione legale: la riforma diventa definitiva

Lo scorso 14 luglio 2016 è stato definitivamente approvato il decreto legislativo sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, in attuazione della direttiva 2014/56/UE

Vengono confermate la novità (si veda il nostro articolo del 28 aprile 2016) tra le quali ricordiamo:

  • la durata del tirocinio dei revisori legali deve avere una durata minima di tre anni;
  • l’obbligo di sostenere un esame specifico, con prova scritta e orale, sulle materie specifiche della revisione legale. Dunque prova scritta semplificata anche per i dottori commercialisti e gli avvocati che intendono abilitarsi alla professione; essi dovranno comunque sostenere la prova scritta e orale (seppur in forma semplificata) sulle materie della revisione (i principi di revisione, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l’indipendenza, la tecnica professionale, etc.)
  • per espressa previsione normativa, la sessione d’esame per l’abilitazione alla professione si svolgerà almeno una volta l’anno;
  • il registro dei revisori legali viene modificato, distinguendo ora tra la sezione A, riservata a coloro che svolgono incarichi di revisione legale, e la sezione B, per coloro che sono abilitati in seguito all’iscrizione al Registro ma non svolgono concretamente l’attività di revisione;
  • entrambe le categorie di soggetti saranno tenuti ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua (minimo di 20 crediti formativi, per un totale di 60 nel triennio.), nonché al pagamento del contributo annuale di iscrizione

Nello svolgimento del proprio incarico il revisore (o società di revisione) dovrà adottare delle procedure idonee e sistemi di controllo di qualità interni che possano assicurare che l’incarico venga svolto in conformità ai principi di revisione ISA.

I controlli avverranno con scadenza non superiore a 6 anni nel caso nel caso in cui il revisore svolga incarichi in enti di interesse pubblico o in società che superino almeno due dei seguenti limiti dimensionali:

  • totale dell’attivo di stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 euro;
  • numero medio di occupati: 50 dipendenti.

Per quanto riguarda la durata degli incarichi di revisione negli enti di interesse pubblico (EIP), l’incarico non potrà essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico (nella previgente normativa erano 3 esercizi).

 

Il revisore inoltre dovrà mantenere una registrazione per ogni cliente sottoposto a revisione, contenente:

  • la denominazione del cliente;
  • l’indirizzo e il luogo di attività del cliente;
  • i responsabili chiave della revisione.

Tutta l’attività svolta dal revisore dovrà essere conservata nel fascicolo personale di revisione di ciascun cliente; tale fascicolo dovrà contenere tutti gli elementi probativi a supporto della relazione di revisione (a partire dalla valutazione dei rischi, dell’indipendenza, sino ad arrivare alle singole carte di lavoro). Il fascicolo dovrà essere chiuso entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della relazione di revisione e deve essere conservato per 10 anni.

 

per gli enti di interesse pubblico (EIP), l’incarico di revisione legale non potrà essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico

Altre novità riguardano poi le sanzioni; in caso di accertate irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale sono previste sanzioni modulate come segue:

  • Avvertimento al responsabile;
  • Dichiarazione di mancanza dei requisiti della relazione di revisione;
  • Censura e sospensione dal Registro;
  • Revoca dell’incarico;
  • Divieto di accettare nuovi incarichi per almeno tre anni;
  • Cancellazione dal Registro.