4. Le modalità di contabilizzazione del superbonus del decreto “Rilancio”: comunicazione OIC del 03.08.2021

L’articolo 121 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”) prevede la possibilità, per i contribuenti, di optare per la fruizione del beneficio fiscale sulle agevolazioni di carattere edilizio (interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficientamento energetico, bonus facciata, super bonus 110% e sisma bonus) mediante contributo usufruibile anche sotto forma di sconto in fattura o cessione della detrazione, anziché attraverso la classica detrazione d’imposta.

I soggetti benificiari del bonus nella più parte dei casi non sono le imprese. In linea generale il bonus è rivolto a condomini,persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di impresa), agli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari), alle cooperative edilizie, alle ONLUS, organizzazioni di volontariato, alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Ci sono però eccezioni che consentono anche alle imprese di beneficiare del bonus come il bonus facciate (possono, infatti, usufruire di tale agevolazione tutti i contribuenti, soggetti passivi IRES o IRPEF, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento, ad esclusione di coloro che possiedono esclusivamente redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva) e la disciplina del sisma-bonus (altra agevolazione attivabile e fruibile anche dai soggetti IRES con riferimento agli “interventi sugli immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali”  -R.M. 34/2020-) 

Le indicazioni delle modalità “alternative” di fruizione del beneficio e soprattutto gli aspetti contabili erano di difficile interpretazione, l’Oic è intervenuto a chiarire i dubbi e, al termine dei lavori di consultazione, il 3 agosto 2021 ha pubblicato il documento “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali ed altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi”.

L’OIC considera il diritto a detrazione a un contributo in conto impianti, in quanto sono somme erogate da un soggetto pubblico, (nella sostanza si pagano meno imposte allo Stato), destinate alla realizzazione di uno specifico investimento(costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali), commisurate al costo dello stesso

Inoltre, se sussistono i requisiti, il credito tributario deve essere valutato con il criterio del costo ammortizzato mediante l’attualizzazione dell’importo nominale, tenendo così conto del fattore temporale, come previsto dal par. 41 dell’OIC 15.

Nella comunicazione l’OIC affronta anche gli aspetti contabili. In particolare:

  1. contabilizzazione del diritto a detrazione nel bilancio della società committente;
  2.  contabilizzazione dello sconto in fattura nel bilancio della società che esegue i lavori;
  3. contabilizzazione nel bilancio della società cedente che in luogo della fruizione diretta del diritto a detrazione decide di cedere il credito di imposta ad un terzo soggetto;
  4. contabilizzazione del credito ceduto da parte del terzo acquirente.

1) Contabilizzazione del diritto alla detrazione fiscale per la società committente

Il beneficio fiscale per la società committente è rappresentato da un credito tributario che deve essere contabilizzato come un contributo in conto impianti nell’attivo dello stato patrimoniale, secondo due modalità alternative:

  1. detrazione d’imposta in quote annuali sull’Ires di periodo;
  2. cessione a terzi.

In contropartita al credito tributario, la società può rilevare l’importo a riduzione dell’immobilizzazione materiale (investimento effettuato), oppure iscrivere un risconto passivo, da rilasciare a conto economico nel periodo di ammortamento dell’incremento dell’immobilizzazione.

2) Contabilizzazione dello Sconto in fattura

La società che ha realizzato i lavori concede lo sconto in fattura al cliente, e pertanto acquisisce il diritto a beneficiare della detrazione fiscale.

In contropartita del ricavo di vendita della commissionaria, la stessa deve rilevare in bilancio un credito pari alla somma dei seguenti elementi:

  • credito vs il cliente: dato dai corrispettivi versati dal committente
  • credito tributario: ossia il valore del bonus fiscale ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato.

La commissionaria può utilizzare il credito in compensazione con i debiti tributari con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dalla società committente o cederlo successivamente.

3) Contabilizzazione della Cessione del credito della società cedente

Per la contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale ha scelto di optare per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto, l’OIC illustra le seguenti regole da seguire:

  • la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione è rilevato al conto economico come onere o provento;
  • la corretta classificazione al conto economico è correlata alla caratteristica del credito tributario ovvero la peculiarità che esso possa essere ceduto a terzi, i quali ne acquisiscono il diritto di compensazione con i propri debiti tributari. Tale evidenza fa propendere per una allocazione di tale onere o provento nella sezione finanziaria del conto economico. Il documento dell’OIC sottolinea, inoltre, la somiglianza con i titoli di debito, anch’essi cedibili a terzi, da cui scaturisce l’elemento rilevante da tenere in considerazione nella classificazione al conto economico. Pertanto, la rilevazione in bilancio quando la società cede a terzi il credito tributario o parte di esso (i.e. società committente, commissionaria o terza che ha precedentemente acquistato il credito), comporta la rilevazione:
  1. nei proventi finanziari, “voce C16 d) Proventi diversi dai precedenti”, dell’eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione;
  2. negli oneri finanziari, “voce C17) Interessi e altri oneri finanziari”, dell’eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione.

4) Contabilizzazione del credito della società cessionaria

Nel caso invece di acquisto del credito fiscale, la società cessionaria rileva in bilancio un credito tributario che, deve essere valutato secondo le indicazioni del Principio Contabile Oic 15. Trattandosi di un credito acquistato e non generato la società cessionaria iscrive il credito tributario al costo sostenuto.

Nel caso in cui un tasso di attualizzazione fosse desumibile dal mercato, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l’iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato.

In questo caso, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra gli oneri/proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale.

Per quanto riguarda le informazioni da fornire in nota integrativa restano valide le disposizioni dell’OIC 15su quanto indicare in nota integrativa e sui criteri applicati nella valutazione dei crediti oltre a quanto previsto dall’OIC 16 in tema di informazioni sulla contabilizzazione delle informazioni ricevute.