Cash pooling: nuova voce di bilancio per la tesoreria centralizzata

Nei nuovi schemi di bilancio previste apposite voci per il “cash pooling di gruppo”


Molti gruppi di imprese, al fine di rendere più efficiente la gestione della finanza fra le diverse imprese appartenenti allo stesso gruppo, utilizzano sistemi di gestione centralizzata della tesoreria.

Questi sistemi possono assumere differenti forme; queste ultime vengono definite negli accordi di “cash pooling” in cui un soggetto viene chiamato a fungere da “pooler”, ovvero da collettore dei saldi attivi e passivi dei conti correnti delle diverse imprese partecipanti alla gestione accentrata della tesoreria.

Il pooler è nelle condizioni di poter gestire i flussi finanziari infragruppo ottimizzando il fabbisogno finanziario individuale delle imprese appartenenti al gruppo, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all’interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravi di oneri finanziari, reali e/o figurativi che siano.

Fra le tecniche di cash pooling più diffuse vi è quella conosciuta come “zero balance”. Mediante la quale vengono accentrati in capo al pooler ed al pool account i saldi giornalieri delle operazioni compiute dalle imprese partecipanti all’accordo; sottintendendo un trasferimento reale – e non meramente virtuale come normalmente avviene nel sistema noto sotto il nome di “notional cash pooling” – dei saldi di conto corrente bancario dell’impresa, siano essi positivi o negativi, a favore del pool account.

In sintesi, normalmente alle ore 24 di ciascun giorno, il saldo del conto corrente bancario dell’impresa viene azzerato in quanto trasferito – se attivo – o coperto – se negativo – al pool account. Quindi, l’estratto del conto corrente bancario dell’impresa partecipante al cash pooling zero balance sarà sempre pari a zero al termine di ogni giornata, e lo stesso accade anche alla data di chiusura del bilancio d’esercizio.

In merito alla modalità di contabilizzazione, il Principio contabile OIC 14, par. 11, emesso in data 22 dicembre 2016, fornisce le seguenti indicazioni:

  • i saldi attivi dei cash pooling non sono “disponibilità liquide” bensì “crediti”;
  • tali crediti devono essere rilevati in una apposita voce, ai sensi dell’articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile, inclusa tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”;
  • tale voce è denominataAttività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” e deve contenere l’indicazione della controparte (ad esempio: controllante, controllata);
  • qualora l’esigibilità di tale posta sia oltre i 12 mesi, deve essere classificata fra le Immobilizzazioni finanziarie;
  • eventuali svalutazioni, o rivalutazioni, di tale posta attiva devono essere iscritti in apposite voci del Conto economico, alla sezione D, denominate “Svalutazioni (o Rivalutazioni) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria”, sempre dando indicazione della controparte (controllante, controllata, ecc.).

Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i debiti che si generano sono classificati secondo quanto previsto dall’OIC 19 “Debiti”.