Emergenza Covid 19, informativa n°2 – Decreto cura Italia

Obiettivo della presente comunicazione è quello di riassumere alcuni dei principali argomenti contenuti nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (denominato cura Italia) e recanti disposizioni di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020. Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti,

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali che andremo ad esaminare uno ad uno:

  1. Finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza:
  2. Sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  4. Sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
  5. Disposizioni relative ad approvazione bilanci ed altri adempimenti

1. Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria

  1. Per quanto riguarda le misure più importanti vengono individuate le coperture per le 20.000 assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario nazionale, il Fondo emergenze nazionali viene incrementato complessivamente di 1,65 miliardi, lo stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario viene incrementato di 150 milioni di euro per il 2020, il finanziamentodell’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) mentre le strutture private devono mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i locali e le proprie apparecchiature (per un costo di 340 milioni).
  2. Oltre a questo sono previsti tutta una serie di agevolazioni per i produttori di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, finanziamenti alle attività di sanificazione, maggiori poteri ai prefetti che potranno disporre la requisizione  da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria. I Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni).
  3. Oltre a quanto sopra anche l’autorizzazione a Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (50 milioni);

2. Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza

Tra le disposizioni urgenti emanate dal decreto legge, quelle in materia di sostegno al reddito in costanza di lavoro, a carattere di specialità, per affrontare l’emergenza COVID-19 in ambito nazionale. Per la loro portata, sotto il profilo soggettivo, ne sono beneficiari tutti i datori di lavoro i quali, a seconda del proprio inquadramento contributivo e per quanto di competenza, potranno invocare alternativamente:

a) la cassa integrazione guadagni ordinaria (art. 19);
b) l’assegno ordinario (art. 19);
c) la cassa integrazione guadagni in deroga (art. 22).

Sono state altresì introdotte misure che permettono l’interruzione:

1) della cassa integrazione guadagni straordinaria a favore dell’intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria speciale di cui in argomento (art. 20);
2) nell’ambito del FIS, dell’assegno di solidarietà a favore dell’assegno ordinario (art. 21).

I trattamenti di sostegno al reddito sono concessi entro determinati limiti di spesa il cui monitoraggio è demandato all’INPS

3. Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese
Per evitare a imprese e nuclei familiari la carenza di liquidità sono stati previsti numerosi interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario. Di seguito i principali:

  1. Una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
  2. potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. 
  3. rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
    estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa;
  4. art.54 – la norma estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà (di cui all’art. 2, comma 475, della L. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti. Questi ultimi dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, hanno registrato un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività;
  5. art. 56 – sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche e di intermediari finanziari di cui possono beneficiare (facendone richiesta al soggetto creditore) microimprese e PMI italiane che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito
  6. art. 57 – la norma mira a rafforzare la liquidità del sistema economico, prevedendo le seguenti misure, anche a favore delle grandi imprese, che non possono avere accesso al Fondo di Garanzia per le PMI che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale:
    – le banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti, potranno erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza sanitaria;
    – CDP, infatti potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
    – lo Stato potrà concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

4. Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità

  1. Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
  2. sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro(versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
  3. differimento scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
  4. disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
  5. sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate;
  6. sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
  7. premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
  8. l’introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;
  9. donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
  10. affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;

5. Disposizioni relative ad approvazione bilanci ed altri adempimenti

L’art. 106, comma 1, del Decreto stabilisce che in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
Tutte le società potranno fruire della dilazione temporale e procedere con la convocazione entro la fine di giugno 2020 senza fornire motivazione al riguardo.

Le nomine degli organi societari, comprese quelle dell’organo di controllo o del revisore legale nelle s.r.l.che per la prima volta ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 2477,secondo comma, c.c. subiranno, in tal modo, un ulteriore slittamento rispetto alle originarie scadenze. Al riguardo, si segnala l’intervento effettuato con il d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che, modificando quanto già previsto dall’art. 379 del Codice della crisi, ha stabilito come la nomina dell’organo di controllo o del revisore di s.r.l. possa essere effettuata in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.

I commi 2 e 3 dell’art. 106 in commento prevedono, poi, disposizioni finalizzate a consentire l’utilizzo di mezzi elettronici durante le assemblee ordinarie o straordinarie, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie delle s.p.a., delle s.r.l., delle società cooperative e delle mutue assicuratrici.

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2020 continua ad essere la versione “2018-11-04” per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015, ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva.
La tassonomia è disponibile e prelevabile sul sito internet dell’Agenzia per l’Italia Digitale.