La dichiarazione non finanziaria: il ruolo del revisore

Nel 2016, al fine di favorire la transizione verso un’economia sostenibile, il legislatore italiano ha introdotto nell’ordinamento il D.Lgs. 254/2016 (attuazione della Direttiva 2014/95/UE) che prevede per gli enti di interesse pubblico (con più di 500 dipendenti e che abbiano superato determinati limiti dimensionali (totale dello stato patrimoniale 20 milioni di euro e totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 40 milioni di euro)l’obbligo di redigere la Dichiarazione non finanziaria, secondo quanto previsto dal decreto stesso.

Nel 2020, il Regolamento UE 2020/852 ha introdotto nel sistema normativo europeo la tassonomia delle attività economiche eco-compatibili, con il quale è stata creata la classificazione delle attività ecosostenibili e definiti i criteri per determinare il grado di ecosostenibilità di un investimento, ha apportato delle modifiche all’informativa non finanziaria a cui sono tenute le società rispetto a quanto indicato nel precedente D.lgs 254/2016.

In particolare art 8 del decreto tassionomia prevede che: “qualsiasi impresa soggetta all’obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario deve includere, nella dichiarazione o nella dichiarazione consolidata, informazioni su come e in che misura le attività dell’impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del presente regolamento”.

In particolare, le imprese non finanziarie comunicano quanto segue:

  1. la quota del loro fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9; e
  2. la quota delle loro spese in conto capitale e la quota delle spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento.

Il Regolamento Tassionomia (art 8) impone alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare la DNF, di includere in suddetta dichiarazione, informativa su come e in che misura le attività economiche considerate “ecosostenibili” siano collegate all’attività generale dell’impresa. La dichiarazione deve contenere informazioni di carattere ambientale, di carattere sociale, inerenti alla gestione del personale inerenti alla tutela dei diritti umani, riguardanti la lotta contro la corruzione attiva e passiva.

La dichiarazione non finanziaria (DNF), che può essere inclusa nella relazione sulla gestione o pubblicata in un documento separato, contrassegnato dal riferimento al D.Lgs. 254/2016, è soggetta all’iter approvativo previsto per il bilancio d’esercizio, e deve essere redatta secondo metodologie ed i principi previsti da standard e/o linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata.

Le PMI sono escluse dall’obbligo di redazione del DNF ma possono decidere volontariamente di presentare la propria dichiarazione non finanziaria, come strumento strategico di gestione e comunicazione della sostenibilità aziendale; soprattutto in certi settori la DNF può contribuire a migliorare la reputazione di chi la pubblica.

In tal caso il documento deve essere comunque conforme a quanto previsto per le società soggette all’obbligo di redazione “tenendo conto delle dimensioni”.

Cosa deve fare il revisore della DNF?

Con il D.Lgs 254/2016 l’Italia ha recepito la direttiva Accounting (direttiva UE 2013/34), che prescrive l’obbligo per il revisore di verificare la predisposizione della DNF e di esprimere il suo parere circa la conformità delle informazioni non finanziarie rispetto al D.Lgs.254/2016 e alle metodologie e ai principi di redazione previsti. 

L’attività di assurance del revisore sulla DNF non è estesa anche all’informativa ex art. 8 del Regolamento Tassionomia; sono pertanto escluse dalla verifica del revisore tutte le informazioni che l’articolo 8 del decreto Tassionomia richiede di inserire nella DNF a partire da gennaio 2022.

Nel febbraio 2022 Assirevi ha prodotto il documento di ricerca 243 al fine di fornire indicazioni al revisore incaricato della verifica di conformità della DNF, in particolare il documento fornisce esempi di integrazioni da apportare alla relazione di revisione e alla lettera di attestazione resa agli amministratori, anche ai fini di comprendere la portata dell’attività di assurance.

A titolo esemplificativo di seguito si riportano il paragrafo iniziale e conclusivo suggerito da Assirevi.

Paragrafo iniziale: “Ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (di seguito “Decreto”) e dell’articolo 5 del Regolamento CONSOB n. 20267/2018, siamo stati incaricati di effettuare l’esame limitato (“limited assurance engagement”) della dichiarazione [consolidata] di carattere non finanziario della ABC S.p.A. [e sue controllate (di seguito il “Gruppo”)] relativa all’esercizio chiuso al [gg mese anno] predisposta ex art. 4 Decreto, [se applicabile: presentata nella specifica sezione della Relazione sulla gestione] e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data [gg mese anno] (di seguito “DNF”). L’esame limitato da noi svolto non si estende alle informazioni contenute nel paragrafo [inserire denominazione] della DNF, richieste dall’art. 8 del Regolamento europeo 2020/852. “

Paragrafo “Conclusioni : “Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la DNF della ABC S.p.A. [del Gruppo] relativa all’esercizio chiuso al [gg mese anno] non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e da [inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione]”. Le nostre conclusioni sulla DNF della ABC S.p.A. [del Gruppo] non si estendono alle informazioni contenute nel paragrafo [inserire denominazione] della stessa, richieste dall’art. 8 del Regolamento europeo 2020/852.

Infine, la lettera di attestazione andrà integrata con talune specifiche attestazioni, come di seguito riportato:”La finalità dell’incarico a Voi conferito è quella di emettere una relazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal Decreto e rispetto ai principi, alle metodologie ed alle modalità previste dal comma 3 del Decreto stesso. Siamo consapevoli che sono escluse dal perimetro della Vostra attività, le informazioni ex art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (c.d. “Regolamento Tassonomia”) che, pertanto, non sono assoggettate al Vostro esame limitato. È nostra la responsabilità della predisposizione della DNF in conformità a quanto richiesto dagli artt. 3 e 4 del Decreto e a [adattare nelle specifiche circostanze inserendo lo standard di rendicontazione o la metodologia di rendicontazione autonoma indicati nel paragrafo “Nota metodologica” della DNF] da noi individuato come [standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione] ai sensi di quanto previsto dal Decreto. Vi confermiamo altresì che è nostra la responsabilità dell’inclusione nella DNF delle informazioni richieste dall’art. 8 del Regolamento Tassonomia, della loro conformità ai requisiti dell’art. 8 dello stesso e dei Regolamenti delegati (UE) 2021/2178 (il “Regolamento Delegato ex art. 8”) e (UE) 2021/2139 (il “Regolamento Delegato ex artt. 10 e 11” e insieme al Regolamento Delegato ex art. 8, i “Regolamenti Delegati Tassonomia”) nonché della loro coerenza con le altre informazioni incluse nella DNF”.