L’informativa non finanziaria e il caso BlackRock: è solo un problema (per pochi) o può diventare una opportunità (per tutti)?

Negli ultimi anni l’interesse per l’informativa non finanziaria è in costante crescita.

La Direttiva 2014/95/EU (cosiddetta “Direttiva Barnier”) impone alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico di fornire una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività. Viene inoltre richiesta una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall’impresa.

E’ notizia di oggi che BlackRock passa dalle parole ai fatti in particolare sul cambiamento climatico. Il gruppo nel 2020 ha individuato 244 aziende «che stanno compiendo progressi insufficienti nell’integrare il rischio climatico nei rispettivi business model e informative». La società di asset management presieduta da Larry Fink, sul climate change, ha dunque votato contro nelle assemblee di 53 società e per le restanti 191 ha «notificato lo stato di sorveglianza».

L’impegno di BlackRock nasce dalla convinzione che il rischio climatico sia parte del rischio investimento, e che integrare fattori come sostenibilità e clima nei portafogli possa fornire agli investitori rendimenti migliori rettificati per il rischio.

E’ chiaro che il clima sia solo uno degli aspetti interessati dall’informativa non finanziaria, uno di molti. In questo momento l’effetto Greta’ ha dato impulso all’attenzione su questi temi ma è evidente che nel medio periodo non ci si fermerà qui.

Vediamo allora di capire di cosa stiamo parlando.

La dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) deve essere contenuta nella relazione sulla gestione, o in una relazione distinta la quale:

  1. contenga le informazioni richieste dalla Direttiva 2014/ 95/UE;
  2. sia pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione; oppure
  3. sia messa a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole, non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio, nel sito web dell’impresa e sia menzionata nella relazione sulla gestione.

Le disposizioni del D. Lgs. 254/16 si applicano agli Enti di Interesse Pubblico (EIP)che hanno almeno 500 dipendentioccupati in media durante l’esercizio e un attivosuperiore ai 20.000.000€ o ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 €.

In estrema sintesi per i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, la dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere almeno la descrizione di:

  1. il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa;
  2. le politiche praticate dall’impresa, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
  3. i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.

Ma su che basi deve essere predisposta la dichiarazione non finanziaria? Quali sono gli standard setter di riferimento?

Ad oggi, nonostante da un lato la varietà di standard utilizzabili e dall’altro la possibilità di adottare una metodologia autonoma di rendicontazione, è verosimile che la maggior parte delle DNF sarà redatta adottando gli standard emanati dalla Global Reporting Initiative (GRI), ad oggi i più diffusi a livello internazionale per la redazione di documenti di sostenibilità.

Chi è responsabile della predisposizione dell’informativa non finanziaria?

Secondo il Decreto 254/ 2016 (art. 3, comma 7) la responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal decreto stesso compete agli amministratori dell’ente di interesse pubblico. L’organo di controllo, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall’ordinamento vigila sull’osservanza delle disposizioni stabilite nel decreto e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea.

Il decreto prevede sanzioni a carico degli amministratori e/o dei componenti dell’organo di controllo nel caso in cui la dichiarazione non venga depositata entro i termini prescritti, non contenga in allegato l’attestazione da parte del revisore legale o altro soggetto designato, non sia redatta in conformità rispetto a quanto previsto dal decreto stesso, contenga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure ometta fatti materiali rilevanti

E questa informativa deve essere ‘verificata’ dal revisore legale?

Il D. Lgs. 254/ 2016 prevede che la dichiarazione di carattere non finanziario sia sottoposta a due verifiche distinte:

  1. il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l’avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario;
  2. lo stesso soggetto che effettua la revisione legale del bilancio o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato esprime un’attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal decreto legislativo.

E’ vero che adesso l’informativa non finanziaria, dal punto di vista normativo, è un ‘fatto’ di competenza degli EIP, è altrettanto vero che sono sempre di più gli EIP che pretendono dalle imprese presenti nella propria ‘filiera’ comportamenti coerenti con gli standard loro richiesti ed è quindi verosimile che nell’immediato futuro, vuoi perché obbligati ma soprattutto per acquisire vantaggi competitivi nei confronti dei propri concorrenti, anche le imprese di piccole dimensioni o comunque non EIP si adeguino e predispongano anche una DNF secondo gli standard di riferimento (GRI)

Se siete interessati ad approfondire il tema Vi suggeriamo di scaricare liberamente il nostro materiale al link di seguito indicato. Si tratta di una serie di schede che sintetizzano in maniera chiara ed esaustiva il contesto di riferimento, gli standard di rendicontazione ed anche il processo di assurance richiesto all’organo di controllo su tale informativa.

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