Antiriciclaggio: lo schema di decreto attuativo della IV direttiva, novità per il Collegio Sindacale

Obblighi e responsabilità degli organi di controllo aziendale nel decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio
AntiriciclaggioIl Dipartimento del Tesoro del MEF ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema di decreto legislativo, predisposto nel rispetto dei criteri di delega per il recepimento della IV Direttiva AMLD, volto a rettificare la normativa antiriciclaggio nazionale (D.Lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni), nonché ad emendare le disposizioni normative collegate alla materia. La consultazione pubblica si è chiusa il 20 Dicembre 2016.

Rispetto alla precedente disciplina antiriciclaggio, il provvedimento in esame dispone una serie di cambiamenti sia in tema di “struttura” che di obblighi di comunicazione. Gli artt. 14 e 15 dello schema di decreto introducono obblighi specifici di assessment e autovalutazione del rischio nazionale e del sistema/organizzazione aziendale in capo rispettivamente al Comitato di sicurezza nazionale e ai soggetti obbligati.

Ai sensi dell’art. 16 dello schema di decreto i soggetti obbligati devono quindi adottare idonei presidi, controlli e procedure per svolgere (periodicamente) una analisi e fornire una valutazione sulla permeabilità dell’ente rispetto ai rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Tali processi e controlli dovranno essere, a loro volta, sottoposti alla verifica da parte di apposita funzione di revisione indipendente.

Di particolare rilevanza pratica è poi la proposta di modifica che riguarda gli obblighi di comunicazione in capo agli organi di controllo. Alla data di entrata in vigore del decreto, le segnalazioni delle anomalie dovranno riguardare solo “fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni”. Si assiste pertanto ad un disallineamento rispetto agli analoghi obblighi del TUF e del TUB ove le violazioni oggetto di segnalazione possono essere anche non contraddistinte da particolare gravità.

Strettamente collegato all’obbligo di cui sopra è l’art. 48 dello schema di decreto che introduce l’obbligo di adozione di procedure interne volte ad incentivare segnalazioni interne di violazioni, potenziali o effettive delle disposizioni in materia di antiriciclaggio da parte del personale dipendente (c.d. whistleblowing). Al contrario non è decodificato il processo di segnalazione c.d. esterno, che caratterizza l’art. 8ter del TUF e 52 ter del TUB.

Rispetto poi all’attuale art. 52 del del d.lg. 231/2007 (Legge Antiriciclaggio), viene totalmente eliminato ogni riferimento all’Organismo di vigilanza ex d.lg. 231/2001 (OdV).
Questo il testo dell’art. 46 :

I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull’osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:

  1. comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni;
  2. comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.
Tra i soggetti obbligati non è più dunque previsto l’OdV, così come vengono eliminati i “soggetti incaricati del controllo di gestione” . Gli obblighi di comunicazione riguardano pertanto soltanto il collegio sindacale (ed equiparati) Nel nuovo testo il collegio sindacale deve comunicare al legale rappresentante o ad un suo delegato le operazioni sospette rilevate. Si noti inoltre che il collegio sindacale deve comunicare all’esterno le violazioni “gravi o ripetute o sistematiche o plurime” del Titolo II e delle relative disposizioni attuative.
Trattasi essenzialmente di tutte le violazioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

Ultima novità di rilievo è la depenalizzazione dell’inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo, che verrà punita dall’art 59 a titolo di illecito amministrativo. Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro qualora, nell’esercizio della propria funzione, ometta di effettuare o effettui tardivamente le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 46 del presente decreto.