Dal 1 gennaio 2016 nuovi schemi di bilancio

Il Dlgs 139/2015, contenente le disposizioni della Direttiva 34/2013, ha apportato novità in tema di documenti e schemi di bilancio, criteri di valutazione e principi generali del bilancio.

Dal 1 gennaio 2016 diventa obbligatorio il rendiconto finanziario; tale documento viene inserito nell’art. 2423 comma 1 Codice civile diventando così elemento costitutivo del fascicolo di bilancio.

A tal proposito è stato introdotto il nuovo articolo 2425-ter c.c. il quale disciplina il contenuto minimo di tale documento; in particolare: “Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio ed alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”.

La struttura e il contenuto del Rendiconto Finanziario era già stata individuata e definita nell’OIC 10 (già nella versione del 2014 – oggi in attesa di revisione).

Per quanto riguarda gli schemi di bilancio, specifiche novità riguardano lo schema di Conto economico nel quale è prevista l’eliminazione dell’area straordinaria anche se si richiede che nella Nota integrativa sia evidenziato l’importo (e la natura) dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o di incidenza eccezionali, al fine di non diminuire la qualità complessiva dell’informazione economica risultante dal bilancio.

Dal punto di vista operativo, in linea generale, gli oneri e proventi ad oggi considerati straordinari troveranno collocazione nelle voci Altri ricavi (A5) ed Oneri diversi di gestione (B.14) se di natura non finanziaria, salvo casistiche particolari che saranno opportunamente disciplinate dall’OIC.

Nell’OIC 29 (in bozza) si legge che gli effetti dei cambiamenti di criteri di valutazione, che potevano rappresentare un onere od un provento straordinario, verranno riclassificati direttamente a riduzione di Patrimonio netto, al fine di non “inquinare” i ricavi e costi della produzione di componenti non collegati strettamente all’attività di impresa.

La principale novità dello schema di Stato Patrimoniale riguarda:

  • le azioni proprie: che ora vengono inserite a deduzione del Patrimonio netto, mediante un’apposita “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”, iscritta per pari importo.
  • gli strumenti finanziari derivati attivi: sono riportati in apposite voci previste tra le immobilizzazioni finanziarie o le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione;
  • gli strumenti finanziari derivati passivi: vengono classificati in una nuova voce tra i fondi per rischi ed oneri. Nel Patrimonio netto viene inserita la voce “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.
  • l’eliminazione dei conti d’ordine in calce allo schema e delle voci “ratei e risconti” e “aggi/disaggi”.

Inoltre sia lo schema di Stato patrimoniale che di Conto economico saranno modificati con l’inserimento di nuove voci per evidenziare partecipazioni, crediti e debiti verso imprese controllate dalle controllanti della società che redige il bilancio.