Nuovo OIC 9 cambiano i limiti dimensionali

Cambiano i limiti dimensionali prescritti per l’accesso facoltativo all’“approccio semplificato” per la determinazione delle perdite durevoli di valore.


La versione definitiva, pubblicata lo scorso 22 dicembre 2016 del principio contabile OIC 9Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” contiene al par. 30 una novità di ampia portata e rilevanza pratica.

Il principio prevede che “La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile”

 

Tuttavia è previsto un approccio semplificato il quale permette di determinare le perdite durevoli di valore basandosi sulla capacità di ammortamento.

I “soggetti abilitati” ad optare per l’“approccio semplificato” alla determinazione delle perdite durevoli di valore sono le società che, per due esercizi consecutivi, non superano nel proprio bilancio d’esercizio due dei tre limiti previsti nell’OIC 9.

Nella tabella che segue si pongono a confronto i rispettivi limiti dimensionali così come previsti nel testo precedente ed in quello definitivamente approvato del principio OIC 9:

Condizione

Limite OIC 9 versione precedente

Limite OIC 9 versione definitiva

Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio

Superiore a 250 unità

Superiore a 50 unità

Totale attivo di bilancio

Superiore a 20 mln di Euro

4,4 mln di Euro

Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni

Superiori a 40 mln di Euro

8,8 mln di Euro

Il punto 5 delle Motivazioni riportate in calce al testo finale del principio OIC 9 illustra che si è ritenuto più “coerente e adeguato” rivolgere l’approccio semplificato solo alle società per le quali sono previste normativamente delle semplificazioni degli schemi e dell’informativa di bilancio, ovvero: le imprese che redigono in bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis, cod. civ., e le micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter, cod. civ..

Lo stesso principio OIC 9 dispone in via del tutto eccezionale che le modifiche contenute al par. 30 – appunto, i limiti dimensionali per l’accesso al metodo semplificato – siano applicate solo a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2017; per i bilanci del 2016, pertanto, le società applicano ancora i limiti previsti nel previgente testo del principio contabile OIC 9, e quindi nella pratica potrà trovare applicazione ancora ampia l’approccio semplificato alla stima della perdita durevole di valore.

Secondo l’OIC 9 questa disposizione transitoria consentirà alle imprese di dotarsi degli strumenti necessari all’applicazione della regola ordinaria di determinazione della perdita durevole di valore.