Operazioni con parti correlate

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, per molte società è tempo di redigere i bilanci d’esercizio. Uno degli aspetti rilevanti da tenere in considerazione nei bilanci che ci si appresta a chiudere è l’informativa sulle operazioni con le parti correlate. In linea generale, due soggetti sono fra loro correlati se uno di essi ha la capacità di controllare l’altro o di esercitare un’influenza notevole nell’assunzione delle sue decisioni operative e finanziarie.
Negli ultimi anni le operazioni con le parti correlate sono sempre più oggetto di attenzione anche da parte dell’amministrazione finanziaria per i possibili fenomeni fraudolenti e/o elusivi che possono sottendere. L’orientamento prevalente non è certo quello di proibire tali operazioni, ma di richiedere sempre maggiore (e adeguata) informativa.
Per le società che redigono i bilanci secondo le norme contenute nel codice civile, l’art. 2427 c. 22-bis) prevede l’obbligatorietà dell’indicazione in nota integrativa delle operazioni con le parti correlate ed in particolare se le stesse sono state concluse a condizioni non di mercato (ad esempio: finanziamenti soci non fruttiferi di interessi, operazioni commerciali a condizioni diverse da quelle applicate sul mercato di riferimento o significativamente diverse rispetto a quelle applicate dall’impresa a soggetti non correlati). L’OIC 12, nell’appendice F, fornisce uno specifico prospetto esemplificativo dei rapporti che l’impresa intrattiene con il soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento.

Per i soggetti che redigono i propri bilanci secondo i principi contabili internazionali, la normativa di riferimento è lo IAS 24. Per la definizione di parte correlata, lo IAS 24 non si ferma alle società appartenenti al gruppo aziendale, bensì include fra le parti correlate anche manager, azionisti di maggioranza e loro stretti familiari. Inoltre il principio contabile internazionale si sofferma sulla definizione di “familiare stretto” e “dirigente con responsabilità strategica”. Inoltre lo IAS 24, a differenza del codice civile, prevede che l’informativa sia fornita a prescindere dal fatto di essere in presenza di “condizioni non di mercato” al fine di evitare valutazioni discrezionali.

Tale tematica è stata oggetto di una recente pubblicazione da parte del Consiglio nazionale dei commercialisti. In data 23 dicembre 2015 il CNDCEC ha pubblicato sul proprio sito un documento sull’informativa sulle operazioni con le parti correlate che le società IAS Adopters devono fornire ai sensi dello IAS 24, Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, e delle altre disposizioni in essere.