Il principio contabile OIC 35 sugli Enti del Terzo Settore (ETS)

    Il 3 febbraio 2022 l’OIC ha pubblicato la versione definitiva del principio contabile di riferimento per gli enti del Terzo settore “Principio contabile ETS – OIC 35”.

    Il nuovo principio è rivolto agli enti del Terzo settore che redigono il bilancio in base alle disposizioni dell’art. 13 commi 1 e 3 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). L’OIC 35 è stato redatto in quanto i principi contabili ordinari potrebbero fornire una rappresentazione non allineata alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali degli ETS (organizzazioni non commerciali o commerciali, costituite come Associazione, Comitato, Fondazione o impresa), che non perseguono scopo di lucro.

    I destinatari primari delle informazioni del bilancio del terzo settore sono coloro che forniscono o intendono fornire risorse, anche sotto forma di donazioni, contributi vari, anche di tempo.

    L’OIC 35 si applica agli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate non inferiori a 220.000 euro e prevede che queste entità debbano redigere un bilancio di esercizio composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione.

    Ai sensi del DLgs. 117/2017, possono, invece, predisporre un bilancio in forma di Rendiconto per cassa gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 220.000 euro. Le norme prevedono quindi l’utilizzo del principio di competenza economica per ETS con ricavi superiori a 220.000 euro mentre consente l’utilizzo del principio di cassa se i ricavi sono inferiori a tale limite.

    L’OIC ha già programmato una fase di post implementation review con l’obiettivo di mettere a fuoco i più rilevanti problemi applicativi; al momento il principio tratta:

    1. I criteri per la presentazione dello Stato patrimoniale e del rendiconto gestionale (relazione di gestione)
    2. I criteri per la presentazione della relazione di missione
    3. I criteri di rilevazione e valutazione di poste tipiche degli ETS.
    4. Transazioni non sinallagmatiche

    Presentazione del Bilancio di esercizio degli Enti del Terzo Settore

    Il codice del Terzo Settore prevede che il bilancio sia formato da Stato Patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Nell’appendice B dello OIC 35 sono riportati gli schemi da utilizzare per stato patrimoniale e rendiconto gestionale, mentre  l’appendice C è relativa ai paragrafi che devono essere inclusi nella relazione di missione che, secondo il DM deve suddividere le informazioni in:

    • informazioni generali;
    • illustrazione delle poste di bilancio;
    • illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

    L’ente può comunque riportare ulteriori informazioni rispetto a quelle specificamente previste, quando siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione.

    Criteri di rilevazione di alcune poste specifiche

    Il principio fornisce indicazioni specifiche per la rilevazione delle seguenti poste (appendice D dell’OIC 35):

    • contributi pubblici
    • quote associative e apporti da soci fondatori
    • svalutazione di immobilizzazioni immateriali e materiali
    • riserve vincolate e debiti per erogazioni liberali condizionate

    Le transazioni non sinallagmatiche

    Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione (es. erogazioni liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi ecc.), vanno rilevate nello stato patrimoniale (attività) al fair value alla data di acquisizione, in contropartita nel rendiconto gestionale sono rilevati dei proventi, classificati secondo quanto previsto dal paragrafo 10 del principio.