Novità in tema di whistleblowing – il disegno di legge 2208

Il disegno di legge n. 2208, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si compone di due articoli e reca disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denuncino reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro (whistleblowing).

fischiettoNello specifico, l’articolo 1 modifica l’attuale disciplina riferita ai lavoratori pubblici di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, mentre l’articolo 2 concerne i lavoratori del settore privato.

La riforma, pur confermando il principio di tutela, in base al quale l’autore della segnalazione o denuncia (whistleblowing)
non può essere sottoposto a misure aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, presenta i seguenti elementi di novità:
  • ambito di applicazione: la disciplina è estesa ai lavoratori pubblici diversi dai lavoratori dipendenti (collaboratori o consulenti), nonché ai lavoratori, collaboratori e consulenti degli enti pubblici economici, a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ai lavoratori e ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell’amministrazione pubblica.
  • soggetti destinatari della segnalazione: la novella sostituisce il riferimento al superiore gerarchico con quello al responsabile della prevenzione della corruzione, figura presente in ogni pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012. Resta ferma l’ipotesi di segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o di denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile.
  • comunicazione delle misure ritenute ritorsive: si prevede che l’adozione di tali misure sia comunicata in ogni caso all’ANAC, da parte dell’interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e che l’ANAC informi il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia per le determinazioni di competenza.
  • sanzione amministrativa: si introduce, per il caso di adozione di una misura discriminatoria, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro, a carico del responsabile che abbia adottato la misura, fermi restando gli altri profili di responsabilità. La sussistenza di una misura discriminatoria è accertata dall’ANAC, che è altresì competente ad irrogare la relativa sanzione.
  • identità dell’autore: si modifica anche la tutela della riservatezza circa l’identità dell’autore della segnalazione, limitando la vigente deroga al principio di riservatezza al caso in cui la conoscenza dell’identità sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, purché la contestazione sia fondata, anche solo parzialmente, sulla segnalazione e solo in presenza di consenso dell’interessato. Si conferma, invece, che alle segnalazioni in oggetto non si applica la disciplina sul diritto di accesso agli atti di cui alla legge n. 241 del 1990.

È affidata all’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la predisposizione di linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni che garantiscano la riservatezza del dipendente segnalante. Sono previsti meccanismi sanzionatori sia per i casi di assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni, sia per i casi di adozione di procedure non conformi a quelle previste dalla normativa. L’accertamento di tali violazioni e l’irrogazione della sanzione sono di competenza dell’ANAC.

L’articolo 2 del disegno di legge estende al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti, attraverso modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001. In particolare, è integrata la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati. In base a questa normativa, gli enti, società e associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici sono responsabili per i reati commessi da determinati soggetti nell’interesse o a vantaggio dell’ente. La responsabilità di quest’ultimo è esclusa qualora ricorrano alcune condizioni, tra cui l’adozione e l’attuazione di modelli di organizzazione e gestione aventi determinati requisiti.

Le novelle all’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 integrano i requisiti stabiliti per i suddetti modelli.

Nello specifico, essi devono contemplare, a carico di coloro che a qualsiasi titolo dirigano o collaborino con l’ente, l’obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Si prevedono canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante, nonché misure idonee a tutelare l’identità dello stesso e mantenere la riservatezza dell’informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

Sono conferiti all’ANAC poteri ispettivi, di accertamento, e di sanzione. Presso la medesima Autorità sono istituiti il Fondo per la tutela e l’assistenza degli autori delle segnalazioni, alimentato dalle somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni, e l’Ufficio centrale delle segnalazioni.