Proventi e oneri straordinari eliminati dal conto economico

Proventi e oneri straordinari trovano una nuova collocazione nel bilancio 2016



Il 22 dicembre 2016 scorso è stata pubblicata la nuova versione del Principio Contabile OIC 12 a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015.

Il principio contabile OIC 12 è stato revisionato procurando, come noto, la cancellazione della sezione straordinaria del conto economico. L’Organismo Italiano di Contabilità, nella parte dedicata alle motivazioni alla base delle decisioni assunte, ha provveduto ad attribuire alle voci, che precedentemente si collocavano all’interno della sezione straordinaria, una nuova sistemazione.

Viene inoltre specificato che la risistemazione citata dipende dall’identificazione ex ante della voce di destinazione mediante l’analisi della transazione effettuata a monte.

In relazione ai proventi e agli oneri non ricollocati, è necessario, in sede di redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 (nonché anche al 31 dicembre 2015 ai fini comparativi), provvedere ad imputare tali elementi seguendo una logica che si configura nella verifica dell’evento da cui deriva l’operazione in questione.

Dal punto di vista tecnico, all’interno della voce A5 del conto economico, denominata “altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio” sono stati inseriti:
  • i rimborsi assicurativi riguardanti i furti o ammanchi di beni relativi alle disponibilità finanziarie, al magazzino e ai cespiti vari;
  • le liberalità in danaro o in natura che non si configurano in contributi in conto esercizio.
L’OIC 12 include inoltre nella voce sopra citata le plusvalenze generate a seguito:
  • di conferimenti di aziende e di rami di aziende, le fusioni, le scissioni e altre operazioni straordinarie;
  • di operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
  • di alienazione di immobili civili e altri beni non strumentali all’attività produttiva.
Nella sezione C, in relazione ai proventi finanziari, vengono imputate le cessioni di partecipazioni e titoli a reddito fisso, in particolare alle voci C15) “proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime” e C16.b) “da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni”. Da notare, inoltre, che esiste la possibilità che operazioni di ristrutturazione del debito producano componenti reddituali positive di origine finanziaria, tali per cui è opportuna l’indicazione delle medesime nella voce C16.d) “proventi diversi dai precedenti”.

Tra i principali costi da classificare nella voce B14 “oneri diversi di gestione troviamo:
  • le minusvalenze originate dai conferimenti di aziende, dalle fusioni, dalle scissioni, da altre operazioni straordinarie;
  • le minusvalenze conseguenti a operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
  • le minusvalenze generate dall’alienazione di immobili civili e di altri beni non strumentali all’attività produttiva;
  • gli oneri sostenuti per multe e ammende, le quali sono state causate da fatti estranei alla gestione.
In relazione alle voci che non state identificate ex ante, il soggetto che redige il bilancio d’esercizio dovrà provvedere alla loro collocazione in base alla tipologia di riferimento. Tra le medesime si annoverano:
  • i furti e gli ammanchi, in quanto gli stessi possono riferirsi alle disponibilità finanziarie, al magazzino o ai cespiti, componenti quindi non classificabili a priori;
  • gli oneri di ristrutturazione aziendale, i quali possono comprendere quelli relativi al personale oppure accantonamenti a vario titolo;
  • gli oneri sostenuti per cause e controversie;
  • le indennità varie per rotture di contratti.