Riforma del diritto Fallimentare – Economie di scala per professionisti e clienti scaturenti dall’applicazione dell’ISA Italia 402 e ISAE 3402

Con l’introduzione dei nuovi limiti per la revisione legale dei conti, così come previsto dalla nuova normativa relativa alla crisi d’impresa, moltissime società di piccole e piccolissime dimensioni si troveranno assoggettate a revisione legale.
Queste società sono, di norma, seguite in tutto e per tutto da professionisti (singoli, studi, studi associati, società di servizi etc.) i quali ne tengono la contabilità, e forniscono loro consulenza fiscale e amministrativa.
Tre sono gli interrogativi ‘pratici’ che a nostro giudizio emergono:
  1. Come potranno i professionisti‘sopportare’, senza appesantire eccessivamente la propria struttura,le visite periodiche e le richieste dei revisori di ogni singola società (indispensabili considerato l’obiettivo della norma) fornendo loro un adeguato supporto per lo svolgimento del loro incarico?
  2. Come potranno i revisori essere efficienti ed efficacinello svolgimento del proprio lavoro su un universo estremamente polverizzato di realtà anche piccole minimizzando le ore necessarie per lo svolgimento del lavoro(e quindi i costi per la società revisionata), svolgendo al contempo un lavoro estremamente professionale, nel rispetto dei Principi di Revisione ISA Italia, rispettando i requisiti di indipendenza e raggiungendo tutti gli obiettivi posti dal legislatore?
  3. Come potranno le società interessate dalla riforma,e quindi obbligate a nominare un organo di controllo sopportarei nuovi e significativi costi relativi alla revisione (soprattutto per chi non è ‘abituato’ e se paragonati ai volumi di affari)?
La risposta a queste tre domande a nostro giudizio è una sola, e la chiave di lettura ce la forniscono la lettura congiunta del principio di revisione ISA 402 “Considerazioni sulla revisione contabile di un’impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi” ed il principio ISAE 3402 “Assurance reports at a service organization”.

Ai fini della revisione, i servizi prestati da un fornitore sono rilevanti qualora tali servizi, inclusi i controlli su di essi, siano rilevanti ai fini dell’informativa finanziaria, ovvero ai fini della redazione del bilancio, come la tenuta della contabilità e la predisposizione del bilancio dell’esercizio, servizio fornito dal commercialista.

In questo tipo di realtà, i più classici processi aziendali (ciclo attivo, ciclo passivo e ciclo finanziario) ‘iniziano’ presso la società ma transitano poi significativamente attraverso il service esterno che gestisce la contabilità (ivi compresi i controlli che il fornitore stesso pone in essere per assicurarsi che non vi siano errori che possano affliggere il bilancio).

L’applicazione delle previsioni dell’ISA Italia 402 consente di effettuare delle verifiche specifiche in merito al sistema di controllo interno posto in essere dal fornitore del servizio di contabilità e bilancio lavorando sulla stardardizzazione delle procedure del fornitore del servizio per la tenuta delle diverse contabilità.
In questo modo è possibile rispondere ai tre quesiti di cui sopra:
  1. i professionisti, una volta concordato con i propri clienti (a cui saranno spiegate le ragioni per cui viene suggerito questo tipo di scelta) l’identificazione di un panel ristretto di revisori/sindaci, dedicheranno nella fase di avvio una parte del loro tempo agli organi di controllo delle società per l’illustrazione delle procedure adottate ai fini della tenuta della contabilità, della redazione del bilancio, della predisposizione delle dichiarazioni fiscali etc., consapevoli che questo si tradurrà in un significativo recupero di efficienza di cui beneficerà tutta la struttura dello studio;
  2. il revisore potrà contare su una preparazione uniforme delle informazioni necessarie allo svolgimento della revisione per tutti i clienti di uno stesso fornitore di servizi contabili minimizzando in tal modo in maniera altamente efficiente e responsabile  il numero di ore dedicate ad ogni incarico. Inoltre potrebbe disporre di un interlocutore amministrativo qualificato a cui chiedere un report standardizzato per tutti i clienti dello studio ed idoneo alla intercettazione di eventuali segnali di crisi attraverso gli indici di bilancio che verranno identificati dagli organi competenti.
  3. i clienti (cioè i nuovi soggetti in base alla riforma) sopporterebbero un costo molto più ragionevole in termini di revisione, in quanto l’onere maggiore del revisore, ovvero la identificazione e valutazione del rischio di errori e l’analisi del sistema di controllo interno relativo al sistema contabile, sarebbe ripartita su più società.
Si potrebbe inoltre ipotizzare che i colleghi commercialisti, chiedano alla società di revisione di rilasciare relazioni di assurance, come previsto dall’ISAE 3402  “Relazioni di assurance sui controlli presso un fornitore di servizi” a beneficio degli organi di controllo nominati dai propri clienti al di fuori del ‘panel’ di cui abbiamo parlato sopra.

In questo caso il fornitore di servizi si fa certificare il proprio processo di tenuta della contabilità, di redazione delle bozze di bilanci e dell’informativa finanziaria (eventualmente dal revisore che lo ha già esaminato, testato e valutato in quanto appartenente al panel ristretto di cui sopra). Ciò consentirebbe al revisore della società cliente, di avvalersi della certificazione per validare i processi aziendali del fornitore di servizi, senza dover svolgere più volte le attività di rilevazione, analisi documentale ed effettuazione dei test di conformità (si pensi ad esempio ad un commercialista che tiene la contabilità per varie società di un Gruppo). Questa certificazione consentirebbe di ridurre il costo della revisione per i propri clienti e consentirebbe di ridurre l’impegno (soprattutto in termini di tempo, ma anche in termini di documentazione da fornire ai revisori) in termini di interviste e rilevazioni procedurali da parte dei revisori delle società clienti.