Voluntary disclosure 2.0: approvato dalla Camera il testo del decreto ora passa al Senato

Possibilità di accedere alla nuova voluntary disclosure 2 entro il 31 luglio 2017


Lo scorso 16 novembre 2016 è stata votata dalla Camera, con poche modifiche rispetto al decreto dello scorso 24 ottobre, la nuova versione dell’emersione dei capitali all’estero. Nell’attuale versione viene confermata:
  • la possibilità di far accedere alla “vd 2” anche per coloro che hanno partecipato alla “vd 1”;
  • possibilità di accedere entro il 31 luglio 2017 (con integrazioni entro il 30 settembre 2017);
  • annualità sanabili sino al 2016 (incluso);
  • annualità accertabili: dal 2010 (2009 in caso di omessa presentazione della dichiarazione) al 2016.
Gli illeciti fiscali che sarà possibile sanare con la nuova voluntary disclosure devono essere stati commessi prima del 30 settembre scorso.

Rispetto alla “vd 1”, incardinata sui binari dell’accertamento tributario, la grande novità della nuova vd risiede nella possibilità di liquidazione spontanea del dovuto – calcolato sulla base del dichiarato e dei calcoli effettuati dai propri consulenti – che il contribuente dovrà versare entro il 30 settembre 2017.

Si passa dunque da una procedura in cui “si confessano” violazioni, ad una sorta di “integrazione” della dichiarazione con annessa riliquidazione delle maggiori imposte e sanzioni dovute. Infatti, nella “vd 2” l’Agenzia delle Entrate dovrà emettere atti solamente in casi di errori nelle autoliquidazioni; tuttavia gli errori saranno sanzionati pesantemente (sono previste maggiorazioni del 3% o del 10% del dovuto per insufficienti versamenti).

Coloro i quali non vorranno avvalersi della facoltà di autoliquidare le maggiori imposte e sanzioni dovute, è prevista una penalizzazione nella riduzione delle sanzioni (che anziché al 50% si attesterebbero al 60% del minimo).

Per quanto riguarda il versante penale della nuova vd, resta confermata la copertura dei soli reati fiscali del Dlgs 74/2000, e anche dell’autoriciclaggio introdotto il 1° gennaio 2015. Invece rimane attiva la tutela rafforzata sul riciclaggio.