Credito Ricerca e Sviluppo: serve la certificazione contabile

Le spese sostenute per la certificazione dei costi per attività di Ricerca e Sviluppo sono ammissibili al credito di imposta per “competenza”



L’articolo 3 del D.L. 145/2013, così come modificato dalla legge di Stabilità 2015, prevede un credito di imposta per le spese sostenute nel periodo 2015-2019 per attività di Ricerca e Sviluppo.
A seguire, la legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (c.d. legge di Bilancio 2017), è poi intervenuta con una serie di modifiche applicabili a partire dai costi sostenuti nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2016. In particolare:
  • aumentate le percentuali di agevolazione portandole tutte al 50%;
  • esteso il periodo agevolabile agli esercizi in corso al 31 dicembre 2020;
  • aumentate le tipologie di spesa ammissibili facendo rientrare anche i costi per il personale non altamente qualificato;
  • innalzato l’importo massimo fruibile annualmente da 5 a 20 milioni di euro.
Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie sono tenute alla predisposizione di “apposita documentazione contabile” che deve essere certificata da un revisore o da una società di revisione iscritti nel Registro dei revisori legali.

Inoltre, per espressa previsione normativa, tale certificazione “deve essere allegata al bilancio”.

La circolare 13/E dello scorso 27 aprile 2017 chiarisce che non è necessario depositare la certificazione contabile presso la Camera di Commercio essendo “sufficiente che, una volta predisposta, sia conservata e resa disponibile, insieme al bilancio, al momento del controllo”.

Nel caso di imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, queste devono avvalersi di un revisore o di una società di revisione legale che certifichi la documentazione contabile richiesta per fruire dell’agevolazione.

La norma prevede che le spese sostenute in relazione a tale certificazione siano ammissibili al credito di imposta
:
  • nella misura del 100%;
  • entro il limite massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta.
Nella generalità dei casi, tali spese sono sostenute nell’anno successivo (N+1) rispetto a quello in cui sono effettuati gli investimenti agevolabili (N).

In tal senso si è espressa la circolare dello scorso 27 aprile 2017, la quale afferma che “è consentito utilizzare in compensazione a decorrere dall’anno N+1, e più precisamente dal giorno successivo alla data di ultimazione della prestazione del certificatore, il credito di imposta corrispondente alle spese per la certificazione contabile” sostenute nell’anno N+1 ma relative all’anno N.

Resta ferma la deducibilità di tali componenti dal reddito d’impresa secondo le regole ordinarie di competenza, ossia nell’anno N+1.