CONAI: breve guida pratica

Conai: origini, finalità e risposte alle domande più frequenti

L’imballaggio di una merce costituisce, per espressa previsione comunitaria, un elemento inquinante; ne è derivato il principio  fondamentale per cui risponde di tale inquinamento sia chi produce l’imballaggio sia chi lo utilizza nell’ambito della propria attività commerciale. Nell’ordinamento italiano il principio sopra esposto è stato reso esecutivo con l’emanazione del D.Lgs. 22/97, ora D.Lgs. 152/2006. Tale decreto istituisce il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, con l’obiettivo del raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e con la finalità di garantire il necessario coordinamento dell’attività di raccolta differenziata. A tale consorzio, per espresso previsione del decreto, devono iscriversi tutti i Produttori e gli Utilizzatori di imballaggi. CONAI nasce pertanto come un consorzio di diritto privato la cui finalità di interesse pubblico ne rende tuttavia obbligatoria l’iscrizione.

Il presente documento non vuole essere una disanima giuridica del decreto istitutivo del Conai (la letteratura nata a tale scopo, anche sul web, è numerosa) né si pone l’obiettivo, troppo ambizioso considerato il vincolo editoriale cui l’articolo deve necessariamente sottostare, di spiegare analiticamente le procedure in essere presso il consorzio (siamo tuttavia disponibili a fornire tutte le informazioni e gli approfondimenti che eventualmente riteniate necessari). Vuole invece configurarsi come una breve guida di vocazione prettamente pratica volta a fornire una spiegazione alle più comuni e legittime domande posteci dagli imprenditori e dai professionisti incontrati nella corso della nostra più che decennale attività di supporto a Conai. Abbiamo a tal scopo identificato le tre domande statisticamente più di frequente posteci.


Come si realizzano gli obiettivi imposti dalla normativa in oggetto (traduzione del più comune: perché devo pagare una nuova tassa oltre a quella che il comune ogni anno mi impone per i rifiuti)?
Il D.Lgs. 22/97, ora D.Lgs. 152/2006 prevede che CONAI ripartisca tra i produttori e gli utilizzatori i maggiori oneri per la raccolta differenziata in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati il contributo denominato contributo ambientale CONAI. Il meccanismo è il seguente:
  1. le aziende che Producono imballaggi applicano nelle proprie fatture di vendita il contributo in oggetto che si calcola applicando il contributo unitario specifico relativo ai sei materiali di imballaggio identificati dalla normativa (plastica, legno, carta, acciaio, alluminio e vetro) al peso effettivo dell’imballaggio ceduto;
  2. le aziende che Producono imballaggi procedono pertanto a dichiarare a Conai il contributo ambientale addebitato nel singolo mese/trimestre/anno;
  3. se l’origine dell’imballaggio (e per imballaggio in questo caso si intende anche il materiale di imballaggio utilizzato per il trasporto dei beni/merce acquistata) è estera la responsabilità della dichiarazione/versamento del relativo contributo ambientale risiede in capo all’azienda che ha immesso su territorio nazionale, a qualsiasi titolo, tale imballaggio;
  4. Conai ripartisce il contributo ambientale incassato tra i consorzi di filiera dei 6 materiali sopra identificati che procedono, sulla base di accordi specifici stretti con l’ANCI, a distribuire ai comuni tale contributo sulla base degli effettivi quantitativi di imballaggi che sono stati raccolti in maniera differenziata;
Alcune doverose considerazioni:
  • il contributo ambientale non deve intendersi come una tassa (peraltro non imponibile da un soggetto privato quale è Conai) ma come un corrispettivo versato a fronte di un servizio prestato dai Comuni (la raccolta e differenziazione dei rifiuti da imballaggio);
  • il contributo ambientale non costituisce una contribuzione a pioggia fornita ai comuni ma un vero e proprio corrispettivo versato solo a fronte di un servizio (raccolta e differenziazione) effettivamente fornito (se un comune non differenzia i propri rifiuti da imballaggio non riceverà alcun contributo);
  • la finalità del contributo ambientale non è quella di coprire tutti i costi sostenuti dai comuni e inerenti alla gestione dei rifiuti ma abbattere i costi incrementali correlati alla differenziazione e raccolta dei rifiuti da imballaggio.
Quali sono i soggetti coinvolti dalla normativa e quali sono gli adempimenti obbligatori (traduzione del più comune: quando devo iniziare a preoccuparmi di implementare una procedura di compliance alla normativa Conai)?
Tutti i soggetti che, nell’ambito della propria attività, si trovano a dover commercializzare imballaggi, intesi come imballaggi vuoti (scatole, bancali, bottiglie, flaconi etc.) o imballaggi pieni (prodotti imballati), sono obbligati all’iscrizione a Conai. Sono escluse in sintesi le società di servizi, gli utenti finali (quelle società che pur acquistando prodotti imballati non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce acquistata) ed i consumatori finali.
Riportiamo di seguito un semplice ed utile esercizio che ogni azienda può effettuare al fine di inquadrarsi all’interno dell’universo Conai; sono poche domande di facile risposta che aiutano le aziende a comprendere a quali adempimenti sono obbligate:
  1. Nel corso della mia attività produco/trasformo e cedo imballaggi a clienti italiani? Se la risposta è affermativa devo inquadrarmi come Produttore di imballaggi, addebitare nelle mie fatture di vendita di imballaggi il relativo contributo ambientale e dichiararlo a Conai.
  2. Nel corso della mia attività acquisto imballaggi da fornitori nazionali con cui imballo gli articoli da me prodotti? Se la risposta è affermativa devo inquadrarmi come Utilizzatore di imballaggi ed il mio unico obbligo è verificare che i miei fornitori applichino in fattura il contributo ambientale relativo agli imballaggi ceduti (o espongano in fattura la dicitura “Contributo ambientale Conai assolto”).
  3. Nel corso della mia attività acquisto imballaggi da fornitori nazionali che rivendo senza effettuare sugli stessi alcuna lavorazione? Se la risposta è affermativa l’inquadramento e gli adempimenti da svolgere sono quelli, già descritti sopra, relative agli Utilizzatori di imballaggi.
  4. Nel corso della mia attività acquisto (o introduco ad altro titolo su territorio nazionale) imballaggi o prodotti imballati da fornitori esteri che poi rivenderò? Se la risposta è affermativa dovrò dichiarare a Conai il contributo ambientale sugli imballaggi che immetto sul territorio nazionale (ed il cui recupero sarà pertanto a carico del sistema italiano).
  5. Nel corso della mia attività esporto imballaggi o prodotti imballati? Se la risposta è affermativa potrò chiedere a Conai il rimborso del contributo ambientale pagato sugli imballaggi che, in quanto destinati ad un Paese estero, non saranno recuperati a carico del sistema nazionale.
Quali sono i vantaggi derivanti dall’implementazione di una corretta procedura di gestione degli adempimenti Conai?
Sono numerosi i motivi per i quali riteniamo utile per un’azienda implementare una articolata e corretta procedura di gestione degli adempimenti Conai. Ne elenchiamo alcuni che, per il potenziale impatto sul Conto Economico dell’azienda, possono essere considerati i principali:

A)
Nel corso della nostra esperienza abbiamo spesso incontrato aziende che, più per inesperienza che per una razionale analisi di contemperamento costi/benefici, dichiarano il contributo ambientale relativo agli imballaggi importati mediante la procedura semplificata a valore prevista dalla normative Conai. Tale procedura, di facile e rapido utilizzo, prevede di assolvere agli adempimenti dichiarativi Conai applicando al valore economico dei prodotti acquistati da fornitori esteri la specifica aliquota prevista dalla normative Conai. Implementare un sistema che permetta, per esempio attraverso l’utilizzo incrociato della propria contabilità di magazzino e di schede di prodotto create ad hoc, di identificare analiticamente i materiali di imballaggio importati unitamente ai prodotti acquistati, abbatterebbe significativamente (ed in maniera proporzionale al valore unitario degli articoli importati), l’importo da dichiarare a Conai (i contributi ambientali unitari dei principali materiali di imballaggio utilizzati sono pari a poche decine di Euro ogni tonnellata di imballaggi importati). Nella maggior parte dei casi ciò avviene, a fronte di un investimento iniziale in termini di risorse impiegate, senza penalizzare l’aspetto relativo alla rapidità di predisposizione delle dichiarazioni da inviare.

B) Conai svolge ogni anno, direttamente o con l’ausilio di società di revisione di fiducia, centinaia di controlli mirati sui propri consorziati. Non poter disporre di una procedura dichiarativa tracciabile o corretta o, nella peggiore delle ipotesi, non disporre tout court di una procedura, espone le aziende verificate all’insorgere di sopravvenienze passive inaspettate ed, in alcuni casi, significative. Ciò principalmente in considerazione dei seguenti tre aspetti:
  1. la prescrizione prevista per il versamento del contributo Conai è quella decennale prevista dalla normativa civilistica (art. 2946 c.c.);
  2. le sanzioni, in caso di rilevamento di omissione contributiva, possono arrivare ad essere pari al 100% del contributo non dichiarato;
  3. le tempistiche, estremamente rapide (non superiori ai 30 giorni), che il Regolamento Conai prevede per lo svolgimento dei controlli, portano in molti casi le aziende coinvolte ad optare per procedure semplificate di quantificazione del contributo omesso con le conseguenze descritte in precedenza.
Dotarsi per tempo di un sistema affidabile di dichiarazione del contributo ambientale Conai pone al riparo dai rischi sopra esposti (peraltro in caso di ravvedimento volontario Conai azzera l’importo delle sanzioni).

C)
E’ infine importante sottolineare che la normativa Conai prevede forme di rimborso per il contributo ambientale pagato sugli imballaggi ceduti all’estero; poter disporre di valide procedure di tracciabilità degli imballaggi esportati può garantire, soprattutto ad aziende fortemente votate ai mercati esteri, rimborsi in alcuni casi anche significativi.