La relazione del revisore e del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti (effetto COVID 19 e altri aspetti rilevanti)

Il consiglio nazionale ha pubblicato nella giornata di ieri un documento (La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti) che tratta, oltre ad altri argomenti comunque importanti (in particolare gli incarichi di revisione conferiti entro il 16 Dicembre 2019 in virtù della Riforma della Legge fallimentare), alcuni aspetti conseguenti all’emergenza legata alla pandemia COVID 19.

Esaminiamo gli aspetti trattati e traiamone spunto per lo svolgimento dell’attività di revisione anche indipendentemente da eventuali obblighi di vigilanza.

Emergenza COVID 19

Il documento tratta, in relazione alla pandemia COVID 19, sostanzialmente due aspetti:

  • aspetti formali(modalità di sottoscrizione della relazione, modalità di ‘riunione’ del collegio, trasmissione documenti etc.)
  • aspetti sostanzialilegati alla gestione delle procedure di revisione in condizioni di grande difficoltà e alla necessità di esprimere un giudizio sul bilancio che ‘soffre’ delle peculiari circostanze in cui ci si trova in questo momento (continuità aziendale e visione prospettica).

Aspetti formali

Trattiamo brevemente gli aspetti formali per poi concentrarci su ciò che più ci interessa, ossia i dubbi sulla continuità aziendale e la straordinaria unicità della situazione che stiamo vivendo

Le misure restrittive imposte dal governo hanno indubbiamente limitato prima e sostanzialmente azzerato poi le possibilità di spostamento rendendo quindi impossibile la riunione fisica del collegio sindacale ed in genere dei team di revisione.

Per facilitare la sottoscrizione della relazione è stato quindi previsto che la relazionepossa essere sottoscritta solo dal presidente a nome del collegio, precisando tale circostanza e che le riunioni del collegio possano tenersi da remoto (video o teleconferenza) con sottoscrizione del verbale da parte dei sindaci con le stesse modalità dettate per la firma della relazione da parte del presidente.

La relazione unitaria del collegio sindacale può essere sottoscrittaanche soltanto dal Presidente del Collegio sindacale, tramite firma elettronica qualificatasulla relazione da inviare dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Presidente del Collegio sindacale alla casella di posta elettronica certificata (PEC) della Società. Tale ultimo indirizzo può essere verificato sul sito http://www.inipec.gov.it/cerca-pec. In alternativa il Presidente del Collegio sindacale può inviare, un file pdf della relazione sottoscrittamanualmente dal Presidente del Collegio sindacale. E’ possibile anche utilizzare indirizzi non -pec chiedendo peroò conferma di ricezione.

Aspetti sostanziali

Le criticità legate alla diffusione del COVID-19 su molti settori di attività possono avere comportato effetti, nel primo scorcio dell’esercizio 2020, e, allo stato, non è dato sapere per quanto tempo perdureranno e in che misura.Si tratta di eventi successivi che non hanno impatto sulle valutazioni di bilancio 2019 ma ill tema va trattato con estrema delicatezza stante anche l’enorme difficoltà di predisporre piani prospettici che abbiano una ragionevole attendibilità stante la difficoltà ad oggi di fare qualunque tipo di previsione.

E’ evidente che l’evento si sia verificato dopo la chiusura del bilancio 2019 e che questo quindi non dovrebbe impattare sulla valutazione delle voci del bilancio 2019 ma sicuramente deve essere attentamente considerato al fine di determinare se il principio di continuità aziendalesia correttamente applicabile, soprattutto per aziende che operano in determinati settori di attività e ne deve essere comunque data adeguata informativa in nota integrativa. Questo sarà l’aspetto difficilissimo da trattare per amministratori, revisori e sindaci e ci aspettiamo comunque da parte anche dell’autorità e degli stakeholder in genere (colori i quali leggeranno i bilanci ed i giudizi su di essi espressi da sindaci e revisori)  la comprensione della straordinarietà del momento, straordinarietà che non ha al contempo dotato ammiinistratori, revisori e sindaci di altrettanto straordinarie doti divinatorie.

È innegabile che redigere piani previsionali, in questa fase molto peculiare che si sta vivendo, presenta ulteriori margini di incertezza legati, tra le altre cose, anche alle misure di sostegno che lo Stato porrà concretamente in esseresoprattutto nei riguardi di settori di attività che hanno dovuto forzosamente interrompere le proprie attività produttive. Può accadere che i sindaci-revisori si trovino di fronte a incertezze significative, relative agli eventi e alle circostanze che l’emergenza pandemica sta generando e che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale.

L’informativa che la società dovrà fornire in nota integrativa ex art. 2427 c.c.indeve includere le informazioni riguardanti “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. Quindi sarà importante dare evidenza in nota integrativa degli effetti economico finanziari fino alla data di approvazione del bilancio e le previsioni dell’impatto sull’intero esercizio 2020. Le informazioni fornite in nota integrativa andranno raccordate con le informazioni fornite nella relazione sulla gestioneal paragrafo evoluzione prevedibile della gestione. I dubbi sulla continuità aziendale, qualora ve ne fossero, potrebbero poi portare il management della società a manifestare l’intendimento di liquidare la società oppure di proseguire dando però evidenza della azioni che verranno intraprese per ristabilire i necessari equilibri economici e finanziari.

Infine segnaliamo che il documento del Consiglio nazionale, in allegato, presenta tre modelli di relazione unitaria del Collegio Sindacale (standard, primo incarico nanoimprese e dubbi sulla continuità aziendale)

Per approfondimenti si rinvia anche ai documenti OIC 11 (par. 22), OIC 29, ISA Italia 570

Primo incarico di revisione

Nel documento viene fornito un approfondimento in merito alle conclusioni di revisione riferite al bilancio 2019 per quelle società che hanno nominato l’organo di controllo o il revisore entro il termine originariamente previsto del 16 dicembre 2019.

Al di la degli aspetti puramente tecnici delle attività che il revisore deve svolgere in occasione di primo incarico su società sottoposte per la prima volta ad attività di revisione legale, ciò che riteniamo importante sottolineare del contenuto de documento è la chiara indicazione che (se ancora vi erano dubbi) che  l’attività di vigilanza e/o la revisione legale del bilancio per le società che si sono trovate a nominare per la prima volta l’organo di controllo o il revisore entro il termine del 16 dicembre 2019,a seguito dell’ampliamento dell’obbligo derivante dalla modifica dell’art. 2477 c.c. avvenuto per mezzo dell’art. 379, comma 1, del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza),deve riguardare anche l’esercizio 2019, oltre ai successivi esercizi 2020 e 2021.

Si ritiene infatti che il sindaco-revisore che abbia accettato l’incaricoa ridosso della scadenza dell’esercizio 2019, e che abbia, quindi, correttamente svolto le procedure preliminariall’accettazione dello stesso, si trovi nelle condizionidi poter svolgerein modo corretto ed in conformità alle norme e ai principi di revisione applicabili, l’attività di revisione relativamente al bilancio 2019.

Con riferimento alle disposizioni dell’ISA Italia n. 510, Primi incarichi di revisione contabile– Saldi di apertura, che impongono lo svolgimento di specifiche procedure volte ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui saldi di apertura dello stato patrimoniale del primo bilancio sottoposto a revisione, la prima applicazione a società mai sottoposte in precedenza a revisione dei conti potrebbe comportare alcune specifiche problematiche. Il revisore nominato non potròà infatti basare la propria analisi dei saldi iniziali sull’attività svolta dal revisore precedente ma dovrà applicare opportune tecniche di revisione per accertarsi della bontà dei saldi di apertura. In alcuni casi, e ci riferiamo nello specifico al magazzino, ciò non sarà molto difficile o spesso impossibile (inesistenza o inaffidabilità delle registrazioni di magazzino in molte nanoimprese che rendono inaffidabile qualsiasi tentativo di ‘roll-back’ svolto al fine di verificare la consistenza fisica del magazzino iniziale).  Nel caso in cui tale limitazione nelle procedure di revisione dovesse portare il revisore a concludere che i possibilieffetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi egli dovrà emettere un giudizio con rilievi.

Per approfondimenti si rinvia anche ai documenti ‘La revisione legale delle nanoimprese’ e PDR ISA Italia 510

L’ultimo aspetto trattato dal documento è l’importanza per il Collegio sindacale/ revisore di comunicare alla società le difficoltà riscontrate nello svolgimento del proprio lavoro derivanti dalle innegabili limitazioni legate alle possibilità di spostamento fisico,trasmissione digitali di documenti e questo potrebbe non garantire tempi e procedure idonei a rilasciare, in tempo utile per il deposito nei termini previsti dall’art. 2429 c.c., la relazione al bilancio 2019.

Il documento del consiglio nazionale si conclude con una serie di allegati (tre modelli di relazione e schema di lettera di rinuncia ai termini)

Il documento del Consiglio nazionale è scaricabile al seguente link