OIC 15 – costo ammortizzato: quale tasso di interesse utilizzare?

Secondo il nuovo OIC 15 sarà necessario confrontare il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali


L’articolo 2426, comma 1, n. 8 cod. civ. stabilisce che i crediti, a decorrere dal bilancio 2016, vanno rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (attualizzazione) e del valore di presumibile realizzo.

A tal proposito il 22 dicembre 2016 l’Organismo Italiano di Contabilità ha approvato la nuova versione del Principio Contabile OIC 15.

Rispetto alla bozza pubblicata a marzo 2016, al fine di tener conto del “fattore temporale” nella valutazione dei crediti, l’OIC 15 definitivo prevede che, in sede di rilevazione iniziale, è necessario confrontare non più il tasso di interesse effettivo con il tasso di mercato, ma il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali.

È utile quindi definire i tassi sopra indicati:
  • il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito), ma non considera i costi di transazione. L’OIC 15 precisa (par. 42) che se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell’operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale;
  • il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito;
  • il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria.
Di conseguenza, a differenza del tasso di interesse effettivo, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non considera i costi di transazione definiti quali “costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario”.
Si ricorda che i costi di transazione:
  • includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti;
  • non includono premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.
Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito. Di conseguenza, nella versione definitiva del principio contabile il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione.