OIC 32: gli strumenti derivati trovano spazio negli schemi di bilancio

Nel bilancio 2016 bisognerà verificare i criteri di ammissibilità della relazione di copertura


Una
delle novità di maggior rilievo relativa al bilancio d’esercizio 2016 riguarda la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari derivati; infatti, il nuovo punto 11-bis dell’articolo 2426 cod. civ., e il nuovo principio contabile OIC 32, prevede l’obbligo di rilevare i derivati al fair value.

L’iter da seguire, previsto dall’OIC 32, è il seguente:
  • verificare alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione del principio (1.1.2016) i criteri di ammissibilità della relazione di copertura. Pertanto all’inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura. La documentazione deve includere l’individuazione dello strumento di copertura, dell’elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura);  
  • in caso di copertura del fair value (Fair Value Hedge), la valutazione del fair value, sia dell’elemento coperto, sia dello strumento di copertura, fatta alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione del presente principio, è interamente imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti;
  • in caso di copertura dei flussi finanziari (Cash Flow Hedge), il calcolo dell’eventuale inefficacia della copertura fatto alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione del presente principio comporta che la componente di inefficacia, se esistente, è imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti, mentre la componente efficace è imputata alla voce VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” che, se positiva, non è non disponibile né utilizzabile a copertura perdite. Ciò consente di rilevare nel conto economico dell’esercizio di prima adozione solo gli effetti della copertura di competenza.
Nei casi in cui, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile procedere alla verifica dei criteri di ammissibilità della relazione di copertura (punto 1) alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione (1.1.2016), è possibile applicare il disposto dei punti 2) e 3) di cui sopra, se i criteri di ammissibilità della copertura sono soddisfatti alla data di chiusura del bilancio dell’esercizio di prima applicazione (31.12.2016).

L’OIC 32 prevede inoltre che, limitatamente alle relazioni di copertura in essere alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione, si presume che la copertura sia pienamente efficace quando gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell’elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati. In questo caso è possibile applicare il modello contabile delle relazioni di copertura semplici senza necessità di verificare che lo strumento di copertura fosse stato stipulato alle condizioni di mercato.

La versione finale del principio contabile, pubblicato lo scorso 22 dicembre 2016, contiene numerosi esempi intesi a rendere di più facile lettura e applicazione il principio in parola.

Nella versione definitiva dell’OIC 32, negli esempi illustrativi è stato inserito il collegamento allo specifico paragrafo: è riportato anche un «Esempio di documentazione per una relazione di copertura del rischio cambio sulla base delle previsioni di budget», mentre in un altro esempio è precisato che la società, una volta calcolato il fair value in via autonoma, può corroborare il proprio calcolo tenendo conto di quanto comunicato dalla controparte del derivato (per esempio, Istituto di credito).