Revisori: obbligo comunicazione indirizzi PEC

Indirizzi PEC da comunicare entro il 30 novembre 2016


Il DLgs 135 del 17 luglio 2016, in vigore dal 5 agosto 2016, di piena attuazione la riforma della disciplina comunitaria in materia di revisione, introduce l’obbligo di adozione a tutti i revisori legali (siano essi persone fisiche o giuridiche) di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) o al soggetto incaricato della tenuta del registro dei revisori legali.

Lo scorso 29 settembre 2016 il MEF è intervenuto diramando la circolare numero 21 nella quale vengono illustrate le modalità e i termini di comunicazione delle caselle PEC degli iscritti nel registro dei revisori legali.

Le comunicazioni degli indirizzi di PEC, o il loro eventuale aggiornamento, dovrà avvenire entro la data del 30 novembre 2016.

La comunicazione dell’indirizzo PEC dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche mediante accesso all’Area riservata del portale della revisione legale disponibile all’indirizzo http://www.revisionelegale.mef.gov.it.

In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione, scatta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 24 del DLgs 39/2010; il quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 50 a un massimo di 2.500 euro.

Il disposto normativo chiarisce che, ai soggetti che già in passato avevano comunicato al registro dei revisori legali un valido indirizzo di PEC non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione.
In caso di eventuale variazione del proprio indirizzo PEC, resta confermata, per tutti i revisori, la necessità di procedere all’aggiornamento del proprio indirizzo PEC entro il termine di 30 giorni dalla variazione.